L’autotutela obbligatoria può essere richiesta entro un anno dalla definitività dell’atto. Il termine annuale decorre «dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione».
La presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tale termine
L’ente è tenuto a rispondere entro termini ragionevoli, che variano a seconda della complessità della richiesta e della natura dell’atto oggetto di autotutela:
- Autotutela obbligatoria: L’ente deve rispondere entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza. Decorso questo termine senza risposta, si configura un rifiuto tacito, impugnabile dal contribuente.
- Autotutela facoltativa: In questi casi, non sono previsti termini tassativi per la risposta, essendo l’azione discrezionale.